NUOVO PATENT BOX

Il decreto-legge n. 146/2021 ha introdotto il nuovo Patent Box dopo una consultazione pubblica con gli operatori del settore. La circolare n. 5/e del 24 febbraio 2023 e il provvedimento (Prot. n. 52642/2023 del Direttore dell’Agenzia) sono stati pubblicati per fornire chiarimenti sul funzionamento del nuovo regime e adattare le regole alle modifiche legislative.

 

Il Nuovo Regime del Patent Box

Il nuovo regime del Patent Box è un’opzione quinquennale e rinnovabile che consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa di ottenere una deduzione fiscale maggiorata del 110% sui costi di ricerca e sviluppo relativi a determinate tipologie di beni immateriali. Questa agevolazione si applica a condizione che le attività di ricerca e sviluppo siano finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni immateriali agevolabili.

A differenza del vecchio regime, in cui avveniva una parziale detassazione del reddito d’impresa, il nuovo beneficio consente una deduzione fiscale diretta dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a beni immateriali specifici.

I costi associati a questa agevolazione devono essere dichiarati nell’anno fiscale di riferimento, e l’opzione per l’agevolazione è irrevocabile e può essere rinnovata.

 

Beneficiari

Gli individui o entità ammissibili per beneficiare di questa agevolazione sono i seguenti:

a) persone fisiche che gestiscono imprese commerciali conformemente all’articolo 55 del TIUR;

b) soggetti descritti nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;

c) soggetti definiti nell’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR, ma solo per quanto riguarda le attività commerciali eventualmente svolte;

d) soggetti contemplati nell’articolo 5, comma 1, del TUIR, escludendo le società semplici;

e) soggetti menzionati nell’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR, che risiedono in Paesi con i quali esiste un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali vi sia effettivo scambio di informazioni, e che dispongono di una struttura stabile nel territorio italiano a cui si possono attribuire i beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

Va sottolineato che il termine “investitori” si riferisce a coloro che conducono attività di ricerca e sviluppo, ossia coloro che hanno il diritto di sfruttare economicamente i beni immateriali agevolati.

 

Beni immateriali agevolabili

Nel comma 3 dell’articolo 6, si specifica il campo di applicazione del nuovo regime “Patent box,” che include tre categorie di beni immateriali.

I beni immateriali che possono beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti:

software protetto da copyright;

brevetti industriali -inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione- e i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;

disegni e modelli, giuridicamente tutelati;

due o più beni immateriali tra quelli indicati precedentemente, collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

 

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese riconducibili alle “attività rilevanti”. Le attività rilevanti sono quelle da cui derivano i costi che possono essere oggetto della maggiorazione del 110%. Queste attività includono:

a) attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale conformemente all’articolo 2 del Decreto emanato dal MISE;

b) attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MISE;

c) attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del Decreto MISE;

d) attività legate alla tutela legale dei diritti relativi ai beni immateriali.

Il nuovo regime del Patent Box mira ad agevolare anche le spese sostenute per proteggere e tutelare i beni immateriali, nonché per prevenire attività di contraffazione e gestire eventuali controversie legate ai diritti su tali beni.

Le spese che possono beneficiare della maggiorazione del 110% sono calcolate al netto di eventuali contributi ricevuti dall’impresa per finanziarle. Questi costi sono rilevanti ai fini della deduzione fiscale e sono distribuiti su ciascun periodo di imposta in base al principio di competenza, come stabilito dagli articoli 109, comma 1 e 2, del TUIR. Questo si applica indipendentemente dai regimi e dai principi contabili utilizzati dall’impresa e dall’eventuale capitalizzazione delle spese.

È importante notare che solo le spese legate alle attività rilevanti correlate ai beni immateriali agevolati possono essere oggetto di deduzione maggiorata.

 

Spese agevolabili ai fini del meccanismo premiale

Il Provvedimento stabilisce quali spese possono essere attribuite alle attività rilevanti e specifica quelle che sono ammissibili per il meccanismo premiale.

In particolare, il punto 6.1 del Provvedimento indica che per determinare la base di calcolo alla quale applicare la maggiorazione del 110% in caso di attivazione del meccanismo premiale, si considerano le spese elencate nel punto 4, ad eccezione di quelle menzionate nella lettera e) del punto 4.1, e le spese necessarie per ottenere un titolo di privativa.

Le spese che possono essere maggiorate ai fini del meccanismo premiale sono simili a quelle menzionate in precedenza e includono anche le spese sostenute per ottenere un titolo di protezione industriale. Sono escluse le spese relative al mantenimento, al rinnovo alla scadenza e alla protezione dei diritti su beni immateriali agevolati, in quanto tali spese sono associate a beni immateriali già esistenti.

 

Fruizione del beneficio

Per quanto riguarda il momento in cui è possibile beneficiare del meccanismo premiale, il comma 10-bis introduce una condizione necessaria, ovvero l’ottenimento del titolo di privativa industriale. Questo significa che l’agevolazione può essere attivata a partire dal periodo d’imposta in cui il bene immateriale ottiene un titolo di protezione industriale.

È importante notare che il primo periodo d’imposta in cui è possibile fruire dell’agevolazione è quello in cui il bene immateriale viene effettivamente utilizzato. Questo utilizzo potrebbe verificarsi anche in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui è stato ottenuto il titolo di protezione industriale.

Ai fini del meccanismo premiale, la maggiorazione si applica ai costi sostenuti nei precedenti otto periodi d’imposta prima di quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.