CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI

Cos’è

Il credito d’imposta è un incentivo destinato alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

A chi si rivolge

Possono beneficiare dell’agevolazione prevista dal presente bando le PMI che soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;

b) operano nei settori economici inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;

c) sostengono costi di consulenza per ottenere l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo;

d) presentano domanda di ammissione alla quotazione ed ottengono l’ammissione con delibera adottata dal gestore del mercato;

e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea;

f) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, come definito nel regolamento di esenzione.

Caratteristiche dell’agevolazione

Il credito d’imposta può essere concesso fino a un importo massimo di 500.000 euro, coprendo fino al 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività connesse alla quotazione.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;

b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società per l’ammissione e la sua successiva permanenza sul mercato;

c) attività necessarie per collocare le azioni presso gli investitori;

d) attività di supporto alla revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche, inclusa la preparazione di un report e la due diligence finanziaria;

e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;

f) consulenza legale, fiscale e contrattuale strettamente connessa alla procedura di quotazione, come la definizione dell’offerta, l’analisi del prospetto informativo, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti di governance aziendale;

g) attività di comunicazione finalizzate a dare massima visibilità alla società e divulgare il “investment case” tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono ammissibili i costi direttamente connessi alle attività sopra indicate, se prestate da consulenti esterni (persone fisiche o giuridiche) come servizi non continuativi o periodici, e al di fuori dei normali costi di esercizio dell’impresa, come consulenze fiscali, legali o pubblicitarie. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.

Sono escluse le spese relative a consulenze fornite da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

L’effettività e l’ammissibilità dei costi sostenuti devono essere attestati dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Tempi e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) le istanze possono essere presentate in via telematica dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025.

Entro trenta giorni dalla scadenza per l’invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesta dal presente decreto, determina la percentuale massima del credito d’imposta (tale determinazione si basa sul rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti). Successivamente, la Direzione comunica alle PMI l’esito della domanda, indicando il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, in caso positivo, l’importo effettivamente spettante.